(massima n. 1)
Il diritto di prelazione agraria può essere esercitato anche nel caso di vendita del fondo eseguita nell'ambito di un concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, non rientrando tale ipotesi tra quelle in cui l'art. 8, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590 esclude la prelazione, e costituendo detta vendita una normale ipotesi di alienazione volontaria (giacché non prescinde dalla volontà del proprietario concedente), rispetto alla quale la tutela del coltivatore insediato sul fondo deve essere circondata da quelle stesse garanzie legislative che il coltivatore medesimo riceverebbe qualora la vendita fosse stata stipulata dal proprietario concedente in proprio; né può invocarsi, al fine di negare l'esistenza del diritto di prelazione, l'esigenza di tutela dell'interesse del ceto creditorio - che non può prevalere su quello, costituzionalmente riconosciuto, del coltivatore alla formazione della proprietà diretto-coltivatrice - non potendo reputarsi incompatibili con le ragioni dei creditori i tempi indicati dallo stesso art. 8 citato sia per l'esercizio del diritto di prelazione, che per il versamento del prezzo, tanto più che i termini di pagamento indicati dal liquidatore possono andare ben oltre quelli previsti dalla anzidetta norma.