(massima n. 1)
Il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza non si differenzia nella procedura di concordato preventivo ed in quella di fallimento se non sotto il profilo che nel concordato l'insolvenza non deve essere tale da impedire una prognosi favorevole in ordine al pagamento dei creditori almeno nei tempi e nelle misure minime previste dalla legge; tuttavia, anche quando tale possibilitą sia apprezzata favorevolmente, l'insolvenza non si differenzia da quella richiesta per il fallimento, che, infatti, deve essere dichiarato quando mancano le altre condizioni di ammissione alla procedura.