(massima n. 1)
Nel concordato preventivo con cessione dei beni, ove la proposta del debitore preveda la vendita di beni mobili in favore di un terzo ad un prezzo determinato, il loro trasferimento trova la sua fonte in un atto negoziale stipulato dai diretti interessati, mentre il necessario intervento degli organi concordatari assume, quali che siano le forme in cui concretamente si esplica, il valore di una condizione legale di efficacia del contratto in tali sensi stipulato dal debitore.