(massima n. 1)
In sede di interpretazione e conseguente qualificazione della proposta di concordato preventivo del debitore come proposta di concordato con garanzia, o con cessione dei beni, o misto, la prospettata prestazione di garanzie da parte di terzi deve ritenersi alternativa alla cessione dei beni, a meno che non risulti in termini inequivocabili la volontą del debitore di rinunciare a tale alternativitą, atteso che la «garanzia reale e personale» di cui al n. 1 del comma secondo dell'art. 160 legge fall. comporta l'accollo di responsabilitą da parte di terzi riguardo ai promessi adempimenti del debitore, senza che sia ammissibile l'offerta, da parte di quest'ultimo, di «garanzia generica» comprendente tutti i suoi beni, alla quale č dato procedersi solo mediante «cessione» di tali beni.