(massima n. 1)
Le garanzie offerte dal debitore, ai sensi dell'art. 160, secondo comma, n. 1, legge fall., come condizione per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo non sono equiparabili alle fideiussioni di diritto comune, in quanto sono costituite in funzione del concordato e non diventano efficaci senza la sentenza di omologazione. Tuttavia, esse, pur in mancanza di una disposizione analoga a quella, specificamente dettata dall'art. 140, secondo comma, legge fall., per la risoluzione del concordato fallimentare, non perdono efficacia, negli stretti limiti della percentuale concordataria per cui sono state offerte, in ipotesi di risoluzione del concordato preventivo dovuta all'inadempimento dell'imprenditore.