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Articolo 105 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco

Dispositivo dell'art. 105 Legge fallimentare

(1) La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori (2).

La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 107, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile (3).

Nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.

Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento (4).

Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.

La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione (5), ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.

Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) Il legislatore considera più conveniente ed opportuna (perché conserva l'integrità dell'azienda) la vendita complessiva di tutti gli elementi dell'impresa e di conseguenza la possibilità di vendere singoli beni aziendali è prevista come opzione secondaria.
(3) L'art. 2556 prevede che per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'aziendadevono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. Tali contratti, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.
(4) Si tratta di una deroga a quanto disposto dall'art. 2560 c.c. al secondo comma, perché di regola l'acquirente di un'azienda risponde in solido dei debiti che risultano dalle scritturi contabili obbligatorie, anche se ad egli sconosciute.
(5) Si tratta di una deroga agli artt. 1264 e 1265 c.c., che stabiliscono che la cessione del credito ha effetto verso il debitore ceduto solo quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata.

Massime relative all'art. 105 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 12969/2004

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il verificarsi, prima della emissione del decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario, delle condizioni previste dall'art. 118, primo comma, numero 2, legge fall. per la chiusura del fallimento, non priva il giudice delegato del potere dovere di emettere detto decreto, giacché (salvo il potere di sospensione del giudice delegato, ai sensi dell'art. 108, terzo comma, legge fall., ma solo in caso di avvenuta aggiudicazione ad un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto) una volta che l'aggiudicatario abbia versato il prezzo, per esso si consolida il diritto al trasferimento coattivo, secondo un principio ricavabile dall'art. 632, secondo comma, c.p.c., applicabile alla vendita fallimentare in virtù del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile dettato dall'art. 105 legge fall.

Cass. civ. n. 17249/2002

In tema di vendita di beni fallimentari, deve escludersi che il giudice delegato, con il decreto dichiarativo della decadenza dell'aggiudicatario per inadempienza, sia tenuto a fissare un'udienza per l'audizione delle parti, giusta disposto degli artt. 569 c.p.c. e 176 disp. att. c.p.c., trattandosi di adempimento estraneo alla procedura fallimentare, caratterizzata, per converso, dall'impulso d'ufficio e dalla legittimazione del curatore a presentare l'istanza di vendita.

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Consulenze legali
relative all'articolo 105 Legge fallimentare

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Peter C. chiede
mercoledì 24/01/2018 - Emilia-Romagna
“Buonasera,
Avrei necessità di capire come funziona la vendita dell'azienda (o di un suo ramo) ex art. 105 legge fallimentare, ossia in cosa consiste il procedimento che il curatore fallimentare deve porre in essere per cedere l'impresa (dissestata) nella sua interezza a terzi.
In particolare ciò che mi preme di più è avere un quadro chiaro delle tutele di cui godono i lavoratori in tale specifica fattispecie fallimentare ed il ruolo delle associazioni sindacali .
Cordiali saluti.

P.S: vi chiesi mesi fa una consulenza (su tutt'altro tema) e la stessa mi tornò molto utile, anche perché era corredata da interessanti spunti giurisprudenziali e della Cassazione riferiti alla questione. Se possibile gradirei anche su tale questione l'indicazione di qualche sentenza.
Grazie molte.”
Consulenza legale i 29/01/2018

Va subito premesso che, nel caso in cui l'impresa si trovi in stato di “crisi”, il legislatore autorizza una parziale deroga ai principi stabiliti dall’art. 2112 del c.c., proprio in ragione dell’esigenza di contemperare la tutela dei lavoratori con la necessità di far fronte ad una situazione di dissesto dell’impresa stessa.

L’art. 47 della legge 428/1990 - applicabile però alle sole imprese con più di quindici dipendenti - prevede che l’intenzione di effettuare un trasferimento d'azienda (o di parte di essa) debba essere preventivamente comunicata per iscritto alle rappresentanze sindacali indicate dalla norma almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente. L’obbligo di comunicazione grava sia sul cedente (nel caso di impresa fallita, se ne occuperà evidentemente il curatore) sia sul cessionario.

L'informazione deve riguardare:
a) la data o la data proposta del trasferimento;
b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

L’informativa in questione è finalizzata, tra l’altro, a consentire l’attivazione della procedura consultiva di cui al successivo comma 2:
Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo”.

Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi informativi e di consultazione costituisce condotta antisindacale ex art. 28 Statuto lavoratori.

Una prima deroga ai principi di cui all’art. 2112 c.c. è sancita proprio dall’art. 105 della Legge fallimentare, il quale prevede al comma 3 che “nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti”.

Tornando all’art. 47 L. 428/1990, il comma 5 prevede che, nel caso di trasferimento di azienda (o di parte di essa) di impresa dichiarata fallita, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 c.c., al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
- qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata (l’esercizio provvisorio dell’impresa è ora disciplinato dall’art. 104 della Legge fallimentare);
- se nel corso della consultazione in sede sindacale sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi una parte del personale., c.d. eccedentario, e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

A chiusura dell’art. 47 L. 428/1990, il comma 6 stabilisce che i lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'art. 2112 c.c.