Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare (1), la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
Note
(1)
Si rileva un evidente contrasto con l'art. 2, in quanto esso stabilisce che l'ammissibilità del fallimento deve essere sancita espressamente. L'unica interpretazione possibile è quella per cui il fallimento è escluso se la legge speciale non lo prevede espressamente "accanto" alla liquidazione coatta amministrativa.