Cass. civ. n. 23264/2006
Con riferimento all'obbligo del curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 88, secondo comma, legge fall., di notificare un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri, va esclusa ogni responsabilità del curatore qualora la Conservatoria abbia omesso di dar corso alla sua richiesta, non sussistendo a suo carico alcun obbligo di verificare l'adempimento dei doveri incombenti su altro ufficio, dalla violazione dei quali discende la eventuale responsabilità di quest'ultimo. Né rileva l'eventuale instaurarsi di una illegittima prassi delle Conservatorie che richiedano la presentazione di una nota di trascrizione da parte del curatore, sul quale incombe soltanto l'obbligo di cui alla disposizione sopraindicata, senza che il dovere di diligenza di cui all'art. 38 legge fall. si estenda fino all'obbligo di attivarsi a tutela dei terzi in relazione non alla condotta propria, ma a quella di altri soggetti.
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In tema di fallimento, l'art. 88, secondo comma, legge fall. impone al curatore, in presenza di immobili o di altri beni soggetti a pubblica registrazione, l'onere di notifica di un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri. Tale adempimento non impone l'osservanza di tutte le disposizioni in tema di trascrizione, atteso che la sua funzione non è quella di rendere la sentenza di fallimento opponibile ai terzi, secondo lo schema della trascrizione degli atti prevista dal codice civile, né quella costitutiva propria della trascrizione del pignoramento immobiliare, ma soltanto quella di rendere conoscibile ai terzi la dichiarazione di fallimento che è già opponibile ad essi dal momento della sua emissione. Ne consegue che il curatore non è tenuto alla redazione di una nota di trascrizione, essendo sufficienti, per il raggiungimento dello scopo perseguito, gli elementi contenuti nell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento.
Cass. civ. n. 18194/2004
In tema di fallimento, l'art. 88, secondo comma, legge fall. impone al curatore, in presenza di immobili o di altri beni soggetti a pubblica registrazione, l'onere di notifica di un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri. Pertanto, l'inosservanza di tale onere - rientrante nella gestione fallimentare - trasferisce al curatore l'obbligo di provvedere al pagamento della tassa di possesso relativa a veicoli di proprietà della società fallita (ma dei quali la curatela ha la disponibilità) finché la predetta annotazione non venga eseguita, atteso che, ai sensi dell'art. 5, commi trentunesimo ss., del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53), il tributo in esame è dovuto per il solo fatto e finché il veicolo risulti iscritto presso il Pra, e che, in base all'art. 19 del D.L. medesimo, la perdita di possesso del veicolo per fatto del terzo, o la sua indisponibilità in conseguenza di provvedimento dell'autorità giudiziaria o della P.A., fanno venir meno l'obbligo di pagamento per i periodi d'imposta successivi alla data di annotazione di tale evento.