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Articolo 104 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito

Dispositivo dell'art. 104 Legge fallimentare

(1)Con la sentenza dichiarativa del fallimento(2), il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori(3).

Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa(4), anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.

Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio(5).

Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.

Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.

Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.

Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. È fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50(6).

I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione(7) ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).

Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II [72-83 bis].

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) In precedenza, non era consentito prevedere l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa già nella sentenza dichiarativa di fallimento.
(3) I presupposti del pericolo di danno grave e dell'assenza di pregiudizio per i creditori devono esistere contemporaneamente.
(4) Il secondo comma contempla il caso in cui l'esercizio provvisorio non è stato autorizzato con la sentenza dichiarativa del fallimento. In tal caso, esso può essere disposto dal g.d., anche allo scopo pubblicistico di conservare utilmente l'impresa.
Devono comunque sussistere i due presupposti previsti dal primo comma dell'articolo in commento.
(5) La norma risulta opportuna in ragione della necessità di monitorare l'attività imprenditoriale, soggetta a continui cambiamenti anche a causa della situazione economica nazionale e globale.
(6) Anche durante l'esercizio provvisorio, il curatore ha il potere di sciogliere i contratti che a suo giudizio non sono strumentali alla vita dell'azienda e che avrebbero solo l'effetto di aumentare i crediti prededucibili.
Tale comma 7 è stato modificato dall'art. 2 comma 4 lett. a) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32.
(7) La ratio della disposizione è quella di agevolare i creditori dell'impresa provvisoriamente esercitata (ma non quelli successivi all'esercizio provvisorio), per indurli a continuare a collaborare con l'azienda fallita.

Ratio Legis

La norma muta l'istituto dell'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito, consentendolo in modo più ampio per garantire la conservazione del valore aziendale dell'impresa.

Massime relative all'art. 104 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 1925/1989

La vendita di cose, che il giudice delegato, con valutazione che non è sindacabile in sede di legittimità, ritiene deteriorabili o deprezzabili, ha una funzione meramente conservativa del valore del bene e quindi un carattere di urgenza che la sottrae al regime processuale dell'art. 104 legge fall., secondo cui si procede alla vendita solo dopo la pronuncia del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo; né alla vendita è di ostacolo l'eventuale pendenza del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, giacché questo non reagisce sul corso della procedura fallimentare fino alla pronuncia, passata in giudicato, in merito all'istanza di revoca.

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Consulenze legali
relative all'articolo 104 Legge fallimentare

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D. A. Z. chiede
lunedì 29/07/2024
“Procedura concorsuale fallimentare iniziata nell’ottobre del 1994; curatore autorizzato all’esercizio provvisorio ex art. 90 legge fallimentare (ora art. 104). L’azienda fallita possedeva un opificio in locazione finanziaria; a scadenza contratto, dopo autorizzazione del tribunale, il curatore provvedeva al riscatto.
Si chiede:
1) se il curatore poteva svolgere senza ulteriori autorizzazioni operazioni di ordinaria e straordinaria attività.
2) se gli investimenti in beni strumentali, nonché gli ammodernamenti e le manutenzioni, possono essere classificati di ordinaria o straordinaria amministrazione da parte del curatore;
Consulenza legale i 06/08/2024
Il provvedimento che dispone l’esercizio provvisorio dell’impresa, tanto con la sentenza dichiarativa di fallimento di cui all’art. 104 della legge fallimentare, quanto con decreto successivo del giudice delegato di cui al secondo comma, comporta una generale e preventiva autorizzazione al curatore a porre in essere tutti i singoli atti di gestione, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, senza necessità di ulteriori singole autorizzazioni.
La curatela, in seguito, ha obblighi informativi precisi: deve convocare il comitato dei creditori almeno ogni tre mesi per informarlo sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio; inoltre, ogni sei mesi deve presentare un rendiconto dell'attività, da depositare in cancelleria; infine, in ogni caso, deve informare il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.

Una parte minoritaria della dottrina, al contrario, ritiene che per gli atti di straordinaria amministrazione rimarrebbero valide le restrizioni di cui all’art. 35 della l. fall., ai sensi del quale le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione devono essere effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.

Di fatto, alcune limitazioni permangono anche in considerazione della funzione attribuita all’esercizio provvisorio, nel senso che nell’eventualità in cui la continuazione dell’attività abbia come obiettivo la salvaguardia del complesso produttivo in vista di una cessione in blocco, il curatore potrà attuare investimenti ed innovazioni, mirando all’aumento della competitività dell’azienda sul mercato; in caso contrario, se la finalità è meramente liquidatoria, tutto ciò sarà inibito alla curatela.
Nella realtà, si deve considerare che, generalmente l’esercizio provvisorio è accompagnato da una attività di programmazione della liquidazione; infatti il curatore non può discostarsi dalla pianificazione, in qualunque momento effettuata.

La dottrina maggioritaria ritiene, pertanto, che non sia necessario ricorrere a specifiche autorizzazioni per ogni singolo atto, proprio in quanto il decreto che dispone l’esercizio provvisorio comporta un’autorizzazione generale e preventiva a compiere tutti gli atti necessari all’esercizio stesso (compresi quelli di straordinaria amministrazione).
In ogni caso, qualora sorgessero esigenze nuove tali da giustificare l’adozione di provvedimenti diversi che possono influire sull’esercizio provvisorio, sarà necessario informare il giudice delegato ed il comitato dei creditori, nonché chiedere una preventiva e specifica autorizzazione; laddove, al contrario, si tratti di vicende che esulino dalla pianificazione iniziale modificandola, allora sarà necessario adottare la procedura di cui all’art. 104, secondo comma, della legge fallimentare, così da indurre il giudice delegato a modificare il proprio decreto, previo parere favorevole dei creditori, in funzione del cambiamento dei criteri di continuazione; infine, nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia stato deciso in seno al programma di liquidazione, sarà necessario apportare le modifiche al piano, ai sensi dall’104 ter, comma quinto, della legge fallimentare.