Che cosa significa "Elementi accidentali del negozio"?
Sono clausole accessorie al negozio giuridico, attraverso le quali le parti imprimono una rilevanza giuridica a quelli che altrimenti rimarrebbero nell'alveo dei motivi individuali. Al contrario degli elementi essenziali, richiesti a pena di nullità (art. 1325 del c.c.), gli elementi accidentali sono rimessi alla volontà delle parti. Tuttavia, quando inseriti nell'accordo delle parti, essi ne costituiscono parte integrante e vanno ad incidere sugli effetti del negozio giuridico.
Gli elementi accidentali sono:
- la condizione: è un fatto (naturale o causato dall'uomo) futuro ed incerto al cui verificarsi è subordinato l'inizio (cd. c. sospensiva) o la cessazione (cd. c. risolutiva) dell'efficacia del negozio(art. 1353 del c.c.);
- il termine: è un evento futuro (cioè non ancora verificatosi) e certo a partire dal quale (dies a quo o termine iniziale) o fino al quale (dies ad quem o termine finale) il negozio produrrà effetti;
- l'onere (o modus): è una limitazione posta da colui che compie un atto a titolo gratuito, in relazione al quale si impone un peso in capo al beneficiario di una attribuzione patrimoniale. L'onere non è espressamente disciplinato dal legislatore, ma si riscontra in diverse norme. Lo troviamo nella donazione all'art. 793 del c.c. e nel testamento all'art. 587 del c.c.. Secondo la dottrina, il modus è applicabile a tutti i negozi a titolo gratuito, quale ad esempio il contratto di comodato.
L'apposizione di elementi accidentali non è consentita indistintamente per qualsiasi negozio. Il modus non può essere apposto se non a negozi a titolo gratuito; la condizione e il termine non possono essere inseriti nel regolamento di negozi giuridici puri, o actus legitimi, quali il matrimonio, l'accettazione e la rinunzia all'eredità; l'istituzione di erede può essere fatta sotto condizione, ma non a termine (semel heres, semper heres); nella cambiale è normale un termine iniziale, ma non è applicabile la condizione.
Gli elementi accidentali del negozio non vanno confusi con i c.d. elementi naturali, naturalia negotii, che sono, invece, norme dispositive, che discendono naturalmente dal tipo di contratto concluso, ma derogabili dalle parti. Tipico elemento naturale del contratto di compravendita è la garanzia per i vizi e per l'evizione (artt. 1495 ss. c.c.).
Gli elementi accidentali sono:
- la condizione: è un fatto (naturale o causato dall'uomo) futuro ed incerto al cui verificarsi è subordinato l'inizio (cd. c. sospensiva) o la cessazione (cd. c. risolutiva) dell'efficacia del negozio(art. 1353 del c.c.);
- il termine: è un evento futuro (cioè non ancora verificatosi) e certo a partire dal quale (dies a quo o termine iniziale) o fino al quale (dies ad quem o termine finale) il negozio produrrà effetti;
- l'onere (o modus): è una limitazione posta da colui che compie un atto a titolo gratuito, in relazione al quale si impone un peso in capo al beneficiario di una attribuzione patrimoniale. L'onere non è espressamente disciplinato dal legislatore, ma si riscontra in diverse norme. Lo troviamo nella donazione all'art. 793 del c.c. e nel testamento all'art. 587 del c.c.. Secondo la dottrina, il modus è applicabile a tutti i negozi a titolo gratuito, quale ad esempio il contratto di comodato.
L'apposizione di elementi accidentali non è consentita indistintamente per qualsiasi negozio. Il modus non può essere apposto se non a negozi a titolo gratuito; la condizione e il termine non possono essere inseriti nel regolamento di negozi giuridici puri, o actus legitimi, quali il matrimonio, l'accettazione e la rinunzia all'eredità; l'istituzione di erede può essere fatta sotto condizione, ma non a termine (semel heres, semper heres); nella cambiale è normale un termine iniziale, ma non è applicabile la condizione.
Gli elementi accidentali del negozio non vanno confusi con i c.d. elementi naturali, naturalia negotii, che sono, invece, norme dispositive, che discendono naturalmente dal tipo di contratto concluso, ma derogabili dalle parti. Tipico elemento naturale del contratto di compravendita è la garanzia per i vizi e per l'evizione (artt. 1495 ss. c.c.).