Configurazione del contratto ad effetti differiti nel caso di impossibilità originaria della prestazione
I requisiti ai quali deve rispondere la prestazione devono esistervi nel momento in cui il contratto è perfetto. Si fa eccezione nel caso di contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine, nel quale non è rilevante l'impossibilità originaria della prestazione, sempreché questa impossibilità venga meno prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine (art. 1347).
E’ indiscutibile che presupposto dell'applicazione dell'art. 1347 è una impossibilità a carattere obiettivamente relativo, cioè una impossibilità che una sopravvenien.za (naturale o giuridica) può eliminare.
Per quanto sia incerto che sopravvenga un evento idoneo a conferire possibilità alla prestazione, il solo fatto che questo evento, secondo la logica naturale delle cose, è suscettibile di verificarsi, deve far ritenere irrilevante l'originaria impossibilità della prestazione fino a quando la condizione non si avveri o il termine non scada, che è il momento dal quale, secondo l'intenzione delle parti, dovrebbe avere inizio l'effetto del contratto. L'evento sopravvenuto, rendendo possibile la prestazione originariamente impossibile, conferisce alla prestazione medesima quella qualità che la fa idonea a costituire requisite del contratto, e così la purga del difetto iniziale. Ma con ciò non si elimina una nullità preesistente del contratto, perché l'evento sopravvenuto, per produrre l'effetto descritto, deve ricollegarsi alle dichiarazioni di volontà che hanno perfezionato il rapporto, le quali infatti non vengono ripetute, e quindi hanno continuato a vivere come elementi costitutivi del rapporto stesso e svolgeranno il loro effetto in concorso dell'evento sopravvenuto. Non vi è una validità iniziale del contratto, subordinato alla condicio iuris della sopravvenienza dell'evento che renderà possibile la prestazione originariamente impossibile, perché la condicio iuris è requisito di efficacia di un negozio completo nei suoi elementi di esistenza, e non sarebbe tale un contratto con prestazione inizialmente impossibile.
Questo è un contratto incompleto ma che può completarsi se sia prevedibile che un evento successivo possa elidere l'impossibilità stessa; in tal caso il contratto diviene a fattispecie complessa e a formazione successiva, sorge cioè da più elementi di fatto a nascita l'uno cronologicamente distante dall'altro e dà luogo alla c.d. inversione dell'ordine cronologico di formazione della fattispecie (negozio anticipato). Da tale contratto, fino al sopraggiungere dell'evento che renderà possibile la prestazione e completerà la fattispecie, deriveranno soltanto delle aspettative: precisamente deriverà l'irrevocabilità del consenso prestato e la pretesa, a favore di ciascuna parte, che l'altra non impedisca il sopraggiungere dell'evento suscettibile di integrare le qualità della prestazione dedotta (c.d. effetto preliminare). Obbligazioni definitive sorgeranno soltanto col completarsi della fattispecie; eppertanto, se questa è di un contratto ad effetti reali, non si ha, nell'intervallo, alcun rapporto preparatorio a meri effetti obbligatori, e quindi alcun contratto preliminare, contro la cui insorgenza, del resto, vale il rilevare che l'integrazione della fattispecie produce automaticamente effetti definitivi, senza che occorra una nuova manifestazione di volontà. Fino al sopravvenire dell'evento completivo il contratto è così in uno stato di pendenza concernente la stessa sua esistenza, e, per la mancanza attuale di un elemento costitutivo del contratto, si dà origine, con riferimento agli effetti definitivi, a quella che si è chiamata invalidità pendente o sospesa.
La costruzione esposta resiste anche al caso in cui le parti subordinano espressamente il contratto alla sopravvenienza di un evento che conferisca possibilità alla prestazione attualmente possibile: in questo caso le parti non fanno che riprodurre la determinazione legale, il che non basta a modificare l'essenza della situazione alla quale la determinazione stessa da origine. Tanto più che, concernendo questa la formazione delle qualità della prestazione, non può convertirsi in condizione, la quale non può avere per oggetto la subordinazione della volontà all'esistenza degli ulteriori requisiti essenziali del negozio se è un elemento accidentale dello stesso, e peraltro presuppone un contratto già perfetto e valido senza di essa.
E’ chiaro tuttavia che le parti possono validamente determinare l'evento che renderà possibile la prestazione, con l'effetto di escludere valore alla sopravvenienza di un evento diverso.
Una delle parti può anche, con clausola speciale, espressa o tacita, assumere l'obbligo di spiegare un'attività perché la fattispecie venga a completarsi e la prestazione divenga possibile. La clausola non conduce fuori dall'orbita degli effetti preliminari, perché, come l'obbligo (negativo) di non impedire la formazione della fattispecie, essa è un obbligo (positivo) preparatorio degli effetti definitivi ai quali le parti mirano a fattispecie completata. La riprova di ciò è che tale obbligazione, pur assorbendo quella di non ostacolare la formazione del contratto, le esclude un carattere principale, perché questa non si prospetterà, più come un naturale del negozio anticipato, ma come una conseguenza necessaria dell'obbligazione positiva assunta; e sarà cosi un'obbligazione di secondo grado.
Sopravvenienza della possibilità
Qualunque sia l'evento sopravvenuto, il suo effetto (salva la contraria volontà delle parti) non è retroattivo, perché la prestazione non si concepisce come possibile prima che diventi tale, e la retroazione fingerebbe una possibilità anteriore, contrastante con ogni ragione naturale e giuridica. Non si intenderebbe come un negozio possa pro durre effetti prima che sorga ad esistenza; e se alle parti è concesso di operare diversamente, ciò accade perché una di esse aliena a favore dell'altra la situazione anteriore al sorgere del contratto, di cui è titolare.
Questa situazione non pone in essere una di quelle eccezioni al principio di retroattività della condizione, che sono considerate nell'articolo 1360. L'art. 1347, per ciò che si riferisce all'effetto della possibilità, sopravveniente, non ha certo nulla da vedere con la disciplina della condizione (v. supra, n. .1); però il principio della retroattività della condizione si combina con quello della ultrattività dell'evento che rende possibile la prestazione, e rimane talora necessariamente inoperante. Questo accade quando l'avverarsi della condizione è coevo al verificarsi dell'evento che ha eliminato l’impossibilità: l'avverarsi della condizione opererebbe allora in contrasto ad una legge naturale se i suoi effetti potessero risalire ex nunc al tempo in cui la prestazione era impossibile. In modo che il verificarsi della condizione avrà effetto retroattivo solo quando la prestazione diviene possibile prima che si avveri l'evento al quale era subordinata l'efficacia del contratto.
Carattere eccezionale dell’art. 1347
L'art. 1347 costituisce un'eccezione all'art. 1346; perciò non è suscettibile di essere esteso ai casi di prestazione originariamente indeterminata, indeterminabile o illecita. D'altra parte non si giustificherebbe una generalizzazione del principio.
Per ciò che riguarda la sopravvenienza di un fatto che rende determinata o determinabile la prestazione, si deve osservare che l'ordinamento giuridico esige, in mancanza di iniziale indeterminatezza, requisito della determinabilità originaria, perché questa è sufficiente a far suscitare la rappresentazione di ciò che è l'oggetto del contratto, secondo le circostanze e in base ai dati della comune esperienza. Ora è chiaro che il fatto successivo, se non è prevedibile dalle parti al tempo della perfezione del contratto, non può inserirsi come costitutivo della rappresentazione iniziale, e perciò come idoneo a delimitare la prestazione contrattuale. L'art. 1347 è suscettibile di dar rilevanza alla sopravveniente possibilità perché questa attua la volontà dei contraenti, i quali evidentemente intendevano dare al contratto qualche effetto (art. 1367), e perché la sopravvenuta possibilità non muta l'essenza della rappresentazione, che le parti avevano avuto, al tempo della perfezione del contratto, di ciò che era o poteva essere la prestazione dedotta.
Quanto alla liceità sopravvenuta essa non potrebbe ricevere il medesimo trattamento della sopravvenuta possibilità nel caso di contratto condizionale o a termine, perché questo trattamento ha base nell'astratta prevedibilità, del venir meno della impossibilità attuale in vista del suo carattere relativo; e una prevedibilità del genere non sarebbe compatibile con il concetto di illiceità.
Altro sarebbe da dire se le parti, in previsione di un evento che renderà determinata o determinabile la prestazione ovvero prevedendo l'abrogazione di un divieto legale o il mutamento delle circostanze che fanno ritenere illecita la prestazione, contraggano subordinatamente alla futura possibilità di determinare la prestazione stessa ovvero all'abrogazione del divieto legale o al variare della situazione che lo fa operare, e per il tempo successivo al verificarsi di tali eventi («ora per allora»). In tal caso le parti si sono limitate a prestare anticipatamente quel consenso che avrebbero prestato nel tempo in cui l'indeterminatezza, l'indeterminabilità o l’illiceità fosse venuta meno, precostituendo un elemento del contratto che si completerà successivamente (contratto anticipato). In particolare poi, quanto alla illiceità, esse hanno operato secundum legem, non contra legem, avendo dedotto una prestazione già purgata dei caratteri che la rendono riprovevole, non una prestazione che è incerto se può essere posta sotto la tutela dell'ordinamento.