Sono elettori [56, 58] tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [2 c.c.] (1).
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico [23] (2).
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge (3) (4).
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge [19, 28, 29 c.p.; 648, 662 c.p.p.].
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico [23] (2).
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge (3) (4).
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge [19, 28, 29 c.p.; 648, 662 c.p.p.].
Note
(1)
Il primo comma della norma sancisce un principio fondamentale dell'ordinamento, quello del suffragio universale. Esso rappresenta una conquista recente, atteso che sino al 1946 il diritto di voto era escluso per le donne.
(2)
In sede costituente si fronteggiavano due opposte visioni: quella di coloro che volevano che il voto fosse obbligatorio, almeno moralmente, e quella di chi riteneva che esso dovesse incontrare la massima libertà possibile. A compromesso di esse si scelse di qualificarlo come dovere civico, cioè dovere di chi vuol essere un buon cittadino ma, comunque, libero nell'esercizio. Quindi, non è sanzionata la scelta di non recarsi alle urne, essendo l'astensionismo ammesso. Al contempo l'elettore è libero di lasciare la scheda in bianco. In passato vi era un'unica mite sanzione, quella della menzione "non ha votato" nel certificato di buona condotta. Il d.lgs. 20 dicemre 1993, n. 534 l'ha, però, abrogata.
(3)
Comma inserito dall'art. 1, L.Cost. 17 gennaio 2000, n. 1 (Modifica all'art. 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero).
(4)
Oggi la materia è disciplinata dalla l. 27 dicembre 2001, n. 459, attuata dal D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104. Nello specifico, si prevede che il voto all'estero avvenga per corrispondenza, ciò che pone dubbi sull'effettivo rispetto del principio di segretezza di cui al comma 2.