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Articolo 19 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Pene accessorie: specie

Dispositivo dell'art. 19 Codice Penale

Le pene accessorie per i delitti sono:

  1. 1) l'interdizione dai pubblici uffici [28];
  2. 2) l'interdizione da una professione o da un'arte [30];
  3. 3) l'interdizione legale [32];
  4. 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [32bis];
  5. 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [32ter, 32quater];
  6. 5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro(1);
  7. 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale [34](2).

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

  1. 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte [35];
  2. 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [35bis](3).

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna [36; c.p.p. 543].

La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni [671 2](4).

Note

(1) Il comma in esame è stato inserito per opera dell' art. 5, c. 1, l. 27 marzo 2001, n. 97.
(2) Al n° 6 l' espressione "potestà dei genitori" è stata sostituita con "responsabilità genitoriale" dall’art. 93, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) Attraverso la l. 205/99, il Governo è stato chiamato a porre in essere il processo di depenalizzazione di alcuni reati attraverso la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie per questi già previste.
(4) La legge 24 novembre 1981, n. 689 ha inserito le voci 4 e 5 come pene accessorie per i delitti e la voce 2 tra quelle relative alle contravvenzioni.

Ratio Legis

L'articolo in esame fornisce un elenco esaustivo delle pene accessorie previste rispettivamente per i delitti e per le contravvenzioni, al fine di sottoporne l'applicazione al principio di riserva di legge.

Spiegazione dell'art. 19 Codice Penale

Le pena accessorie elencate nell'articolo in esame, alcune conseguenti alla condanna per delitti, altre alla condanna per contravvenzioni, sono sanzioni penali interdittive che determinano la perdita o la limitazione di un potere, di una attività che normalmente svolgeva il reo, o della sua capacità giuridica.
Esse conseguono automaticamente all'irrogazione di una determinata pena (art. 20).

Elemento fondamentale delle pene accessorie è appunto la loro accessorietà, nel senso che vengono irrogate sempre e solo in seguito ad una condanna penale e ne sono ad essa complementari. Non può esistere dunque una pena accessoria senza la condanna principale.

Le pene si distinguono in perpetue o temporanee, tra queste ultime si distingue ulteriormente tra obbligatorie (ad es. art. 34) e facoltative (es. art. 30), a seconda che il Giudice non possa determinarne la durata, la quale dunque viene fissata direttamente dalla legge, oppure possa invece stabilirne la durata di applicazione.

L'elenco contenuto nell'art. 19 ha carattere tassativo, restando operante nella sfera delle pene accessorie il principio di riserva di legge. Ciò tuttavia non esclude nuove pene accessorie previste dalla legislazione speciale, per esempio in materia di bancarotta, di frodi alimentari, di reati fiscali e così via. Nel loro computo non si tiene conto del tempo in cui il soggetto sconta la pena o è sottoposto a misure di sicurezza.

Massime relative all'art. 19 Codice Penale

Cass. pen. n. 47502/2022

La sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 21906/2021

In tema di giudizio abbreviato, la diminuente speciale di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va applicata soltanto alla pena principale e non alle pene accessorie, sia per la chiara lettera della norma citata sia per la natura e la funzione delle pene accessorie, diverse rispetto all'assetto ordinamentale della pena principale. (Conf. anche n. 9395 del 1994). (Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 16/07/2020).

Cass. pen. n. 6240/2015

Sono riconducibili al novero delle pene accessorie non espressamente determinate dalla legge quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale ovvero uno soltanto dei suddetti limiti, ragione per la quale la loro durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta.

Cass. pen. n. 7917/1998

La pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 c.p. ha natura di sanzione civile che può disporsi a carico del colpevole qualora essa costituisca un mezzo per riparare il danno, diversamente dalla pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 19 c.p. che ha la natura di pena accessoria. Trattasi, pertanto, di istituto ontologicamente appartenente al processo civile, dal quale mutua la sua disciplina, pur quando l'azione civile venga proposta nel processo penale. Ne consegue che la pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 citato non può essere disposta d'ufficio in mancanza della domanda della parte istante. (Nella specie la Corte ha annullato sul punto la pronuncia dei giudici di merito che avevano ordinato la pubblicazione della sentenza senza che la parte civile ne avesse fatto domanda, in ipotesi, tra l'altro, in cui il procedimento riguardava il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare - ex art. 570, comma secondo - ritenuta non suscettiva di danni non patrimoniali, escludendo, tra l'altro, la reciproca soccombenza e la legittimità, totale o parziale, della compensazione delle spese)

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L. G. chiede
venerdì 18/10/2019 - Puglia
“Mio figlio (omissis), infermiere a tempo indeterminato presso l'ospedale di (omissis), è stato condannato per peculato a 2 anni di carcere con la sospensione della pena dal tribunale d'appello di Omissis il 14/10/2019.
L'ospedale di Omissis, alla luce dei benefici della sospensione della pena art. 166 c.p. e 19 c.p., può licenziare mio figlio?
P.S.: mio figlio è incensurato e non ha mai ricevuto condanne, neanche multe stradali.”
Consulenza legale i 28/10/2019
Sebbene l’art. 166 del codice penale preveda che la sospensione condizionale della pena si estende anche alle pene accessorie, va altresì detto che la recente novella normativa della legge 9 gennaio 2019, n. 3, con l’art. 1, ha aggiunto un nuovo comma all’articolo del codice penale predetto, stando al quale, nel caso di condanna per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (e, tra questi, v’è anche il peculato di cui all’art. 314 cp per il quale è intervenuta condanna nel caso di specie), il giudice può disporre che la sospensione “non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell’ interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”.

Da ciò, dunque, è facile dedurre che se il giudice si è espresso in tal senso e se vi è stata anche la condanna a una delle due pene accessorie sopra indicate, è legittimo che l’ospedale proceda al licenziamento.

Se, invece, il giudice che ha emesso la condanna nulla ha detto al riguardo (e se, dunque, la sospensione condizionale ha riverberato i suoi effetti anche sulle pene accessorie) il licenziamento del dipendente non può seguire automaticamente alla condanna penale ma potrebbe essere la fisiologica conseguenza del reato commesso che, secondo la normativa dell’Azienda Sanitaria, potrebbe determinare il venir meno dei requisiti per l’assunzione e/o, comunque, per la prosecuzione del rapporto lavorativo.