Le pene accessorie per i delitti sono:
- 1) l'interdizione dai pubblici uffici [28];
- 2) l'interdizione da una professione o da un'arte [30];
- 3) l'interdizione legale [32];
- 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [32bis];
- 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [32ter, 32quater];
- 5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro(1);
- 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale [34](2).
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
- 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte [35];
- 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [35bis](3).
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna [36; c.p.p. 543].
La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni [671 2](4).