Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Sindaci di città metropolitane: la parola alla Consulta

Sindaci di città metropolitane: la parola alla Consulta
Per la Corte Costituzionale i sindaci delle città metropolitane devono essere eletti ma è necessario un intervento ad hoc del Parlamento.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 240 del 7 dicembre 2021, ha affrontato il tema della legittimità costituzionale del meccanismo di scelta dei sindaci delle Città metropolitane, affermando che l’attuale quadro normativo non è conforme ai canoni costituzionali, sicchè è necessario un intervento del legislatore che consenta ai cittadini di partecipare all’elezione.

Per comprendere tale approdo della Consulta va premesso che la Legge c.d. Delrio n. 56 del 2014, recante “disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ha previsto un meccanismo di scelta del sindaco di tipo non elettivo per cui – ai sensi dell’art. 1 comma 19 – il “sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano”, in via automatica e senza partecipazione democratica.

Investita della questione di costituzionalità con riferimento a siffatta previsione, la Consulta ha
  • sottolineato come tale meccanismo sia estremamente diverso da quello operante per la scelta del Presidente delle Province, basato su un’elezione indiretta da parte dei cittadini residenti nel territorio di riferimento: questi, difatti, eleggono i sindaci e i consiglieri dei Comuni della Provincia, i quali a loro volta eleggono il Presidente provinciale;
  • rilevato come ciò determini una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini residenti nelle Città Metropolitane e gli elettori provinciali, i quali non possono godere allo stesso modo del diritto di voto, con violazione degli articoli 3 e 48 Cost.
Nell’affermare ciò, la Consulta ricorda di essersi pronunciata su questo tema già nel 2015 (cfr. Corte Cost. n. 50/2015), rilevando la compatibilità costituzionale della Legge c.d Delrio alla luce della norma ivi contenuta che consente allo statuto delle Città metropolitane di prevedere l’elezione diretta del proprio sindaco. Con la recente ordinanza, tuttavia, la Corte precisa che il precedente citato deve essere superato: a pochissimo tempo dall’entrata in vigore della riforma, infatti, si poteva aver fiducia nelle previsioni dei singoli statuti e nell’adozione di una legge che ne disciplinasse il sistema elettorale ma, a distanza di sette anni, non esistendo nemmeno un disegno di legge a riguardo, non si può che rilevare il contrasto del sistema automatico di scelta del sindaco con gli articoli 3 e 48 Cost.

Alla luce dell’evidente difetto di rappresentatività del sindaco nonché della pluralità di soluzioni astrattamente disponibili per porvi rimedio, pertanto, la Consulta ha dunque sollecitato un intervento specifico del legislatore volto a “scongiurare che il funzionamento dell’ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformità ai richiamati canoni costituzionali di esercizio dell’attività politico-amministrativa”.

La vicenda che ha dato origine all’incidente di costituzionalità, in particolare, originava da un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto al Tribunale da un cittadino avverso la Città metropolitana di appartenenza e il suo sindaco, al fine di far accertare il proprio diritto a che l’Amministrazione fosse conformata anche a mezzo della sua scelta elettorale.
Il Tribunale aveva dichiarato questo ricorso inammissibile ma siffatta ordinanza era stata subito impugnata, sicchè la Corte distrettuale aveva sollevato la questione di costituzionalità.
Quest’ultima, tuttavia, come formulata nel caso di specie, mirava ad un intervento manipolativo delle Corte Costituzionale, cui si chiedeva di introdurre un nuovo meccanismo di elezione del sindaco metropolitane. Nel ritenere la questione inammissibile in quanto volta all’esercizio, in via sostitutiva, di un potere discrezionale del solo legislatore, la Consulta ha dunque operato le importanti precisazioni sopra riportate.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.