Per comprendere tale approdo della Consulta va premesso che la Legge c.d. Delrio n. 56 del 2014, recante “disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ha previsto un meccanismo di scelta del sindaco di tipo non elettivo per cui – ai sensi dell’art. 1 comma 19 – il “sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano”, in via automatica e senza partecipazione democratica.
Investita della questione di costituzionalità con riferimento a siffatta previsione, la Consulta ha
- sottolineato come tale meccanismo sia estremamente diverso da quello operante per la scelta del Presidente delle Province, basato su un’elezione indiretta da parte dei cittadini residenti nel territorio di riferimento: questi, difatti, eleggono i sindaci e i consiglieri dei Comuni della Provincia, i quali a loro volta eleggono il Presidente provinciale;
- rilevato come ciò determini una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini residenti nelle Città Metropolitane e gli elettori provinciali, i quali non possono godere allo stesso modo del diritto di voto, con violazione degli articoli 3 e 48 Cost.
Alla luce dell’evidente difetto di rappresentatività del sindaco nonché della pluralità di soluzioni astrattamente disponibili per porvi rimedio, pertanto, la Consulta ha dunque sollecitato un intervento specifico del legislatore volto a “scongiurare che il funzionamento dell’ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformità ai richiamati canoni costituzionali di esercizio dell’attività politico-amministrativa”.
La vicenda che ha dato origine all’incidente di costituzionalità, in particolare, originava da un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto al Tribunale da un cittadino avverso la Città metropolitana di appartenenza e il suo sindaco, al fine di far accertare il proprio diritto a che l’Amministrazione fosse conformata anche a mezzo della sua scelta elettorale.
Il Tribunale aveva dichiarato questo ricorso inammissibile ma siffatta ordinanza era stata subito impugnata, sicchè la Corte distrettuale aveva sollevato la questione di costituzionalità.
Quest’ultima, tuttavia, come formulata nel caso di specie, mirava ad un intervento manipolativo delle Corte Costituzionale, cui si chiedeva di introdurre un nuovo meccanismo di elezione del sindaco metropolitane. Nel ritenere la questione inammissibile in quanto volta all’esercizio, in via sostitutiva, di un potere discrezionale del solo legislatore, la Consulta ha dunque operato le importanti precisazioni sopra riportate.