(1)La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto [48, 60, 61].
Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età(2).
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circocrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti(3).
Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età(2).
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circocrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti(3).
Note
(1)
Questo articolo è stato sostituito dall’art. 1, L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e, successivamente modificato dalla L. Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. La prima legge elettorale repubblicana venne introdotta col D.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26 ma fu modificata dalla l. 31 marzo 1953, n. 148 che prevedeva l’attribuzione di un premio di maggioranza alla coalizione che avesse ottenuto la maggioranza del 50% più 1 dei voti allo scopo di creare un governo stabile (laddove le opposizioni vi vedevano, a loro discapito, il tentativo di garantire alle forze proponenti, DC, PLI, PRI, PSDI, il controllo stabile del Parlamento, da cui il nome di “legge truffa”). Tale legge, che non venne applicata nemmeno per le prime elezioni, nelle quali i partiti proponenti non ottennero la maggioranza, fu sostituita dalle l. 4 agosto 1993, n. 276 e 277, emanate a seguito di referendum popolari, con le quali si rimaneva entro una logica maggioritaria. La più recente l. 21 dicembre 2005, n. 270 (c.d. Porcellum), ha invece introdotto un meccanismo proporzionale ma è stata dichiarata incostituzionale (Corte Cost., decisione del 4 dicembre 2013, depositata il 13 gennaio 2014, reperibile come sentenza 1/2014 perché così classificata).
(2)
La Costituzione fissa l’età per l’elettorato passivo, per la Camera dei deputati, a 25 anni (diversamente dal Senato, per il quale è di 40 anni, ai sensi dell’art. 58 comma 2, Cost.). Invece, per l’elettorato attivo il riferimento è quello ordinario di cui all’art. 48 della Costituzione.
(3)
La L. costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, nel modificare i commi 2 e 4 della presente disposizione, ha disposto, con l'art. 4, comma 1, che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.