Sulla tematica in oggetto si è espressa la Corte di Cassazione che, con l'ordinanda n. 10207 del 26 aprile 2017, ha formulato il seguente principio di diritto: "Il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori".
Come noto, ciascun figlio ha il diritto di continuare i propri studi oltre quelli relativi alla scuola dell’obbligo, grazie all’aiuto economico da parte dei genitori.
Il diritto viene meno quando sussiste uno stato di incapacità economica del genitore innanzi alla spesa di istruzione ovvero nel caso in cui il figlio percepisca un reddito proprio.
Non esistono, peraltro, elementi esterni che possano limitare gli obiettivi che un figlio si presuppone di raggiungere con i propri studi, in quanto ciò che senz'altro prevale è l’aspirazione ed il percorso formativo che la persona decide di voler portare avanti.
Ma nel diritto allo studio, è per forza inclusa anche l’Università?
La risposta non è sempre stata univoca.
Come noto, ciascun figlio ha il diritto di continuare i propri studi oltre quelli relativi alla scuola dell’obbligo, grazie all’aiuto economico da parte dei genitori.
Il diritto viene meno quando sussiste uno stato di incapacità economica del genitore innanzi alla spesa di istruzione ovvero nel caso in cui il figlio percepisca un reddito proprio.
Non esistono, peraltro, elementi esterni che possano limitare gli obiettivi che un figlio si presuppone di raggiungere con i propri studi, in quanto ciò che senz'altro prevale è l’aspirazione ed il percorso formativo che la persona decide di voler portare avanti.
Ma nel diritto allo studio, è per forza inclusa anche l’Università?
La risposta non è sempre stata univoca.
Nel caso portato recentemente all'esame della Corte, è stato specificato che il genitore che voglia ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento versato in favore della prole deve dimostrare o che il figlio abbia raggiunto un’indipendenza economica effettiva ovvero che il figlio non abbia alcuna intenzione di lavorare (dimostrando che abbia ad esempio rifiutato tutte le offerte di lavoro conformi al suo percorso formativo) senza una motivazione valida.
Esistono quindi casi in cui è legittimo il rifiuto dei genitori di pagare l’Università al figlio?
Il figlio avrà diritto all’università ove ricorrano le seguenti condizioni:
1. che i genitori abbiano un reddito tale da potersi permettere tali spese;
2. che il figlio non abbia un proprio reddito o non abbia rifiutato concrete opportunità lavorative (non basta aver rifiutato un primo lavoro occasionale);
3. che il figlio abbia legittimamente scelto di “proseguire il proprio percorso di studi nell’ottica di un utile inserimento nel mondo lavorativo conforme alle proprie aspirazioni professionali”.