La norma in esame va letta insieme al precedente art.
33 Cost. e prevede il diritto all'istruzione, nel senso di possibilità, per chiunque ed a prescindere dalla sua situazione economica, di accedere al sistema scolastico, diritto cui lo Stato deve far fronte. A livello comunitario esso è garantito dall'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'
Unione Europea.
Oltre che un diritto l'istruzione, rappresenta un dovere, almeno per quanto concerne quella secondaria. La normativa sulla
scuola, che aveva trovato un recente punto fermo nella l. 28 marzo 2003, n. 53, è stata oggetto di revisione. Di fatto, ad ogni nuovo esecutivo segue una riforma o, quantomeno, un progetto di riforma della scuola.
Ad oggi l'istruzione è obbligatoria per almeno 10 anni nel periodo tra i 6 ed i 16 anni di età ed è volta a far ottenere al soggetto un titolo di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale di durata almeno triennale entro i 18 anni di età. L'istruzione obbligatoria, il cui mancato adempimento da parte del minore è sanzionato dalla legge, è gratuita, nel senso che non è soggetta a tasse e tributi.
Il comma 3 sancisce inoltre il diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi per i capaci e per i meritevoli, anche se privi di mezzi, tramite borse di studi,
assegni alle famiglie, attribuiti secondo il principio meritocratico.