La norma in esame, esprime da un lato l'esigenza di tutela dei singoli contro i possibili abusi dei poteri pubblici, dall'altro impone al singolo dipendente pubblico di rispettare la legge nello svolgimento delle proprie funzioni. Infine, l'estensione della responsabilità del dipendente all'ente è prevista per consentire al danneggiato una maggior possibilità di ristoro, atteso che, mentre il dipendente potrebbe non essere in grado di risarcirlo, ciò non vale per un
ente pubblico.
Perchè sorga la responsabilità dell'ente serve un nesso di
necessaria occasionalità tra le attribuzioni dei soggetti e la loro condotta illecita. Nella nozione rientrano tutti quei fatti illeciti resi possibili dal rapporto del
funzionario (anche di fatto) con l'ente pubblico di appartenenza ed occasionati da esso. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, è inammissibile l'utilizzo del principio secondo cui la commissione di un reato spezza il nesso organico tra il soggetto agente e la P.A., dato che esso priverebbe la vittima del necessario ristoro economico.
Tale responsabilità degli enti ed è solo civile. La
responsabilità penale del singolo, invece, è sempre personale ed è disciplinata, oltre che dall'art.
27 Cost., dalle singole norme previste dal codice penale. Quest'ultima forma di responsabilità si ha quando la trasgressione dei doveri d'ufficio da parte dell'impiegato assume il carattere di violazione dell'ordine giuridico generale e si concretizza in un reato.
La responsabilità congiunta sia del dipendente pubblico che della P.A. per gli atti lesivi dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi del cittadino è stata riconosciuta solamente con la sentenza n. 500/1999 della
Corte di Cassazione, la quale lo ha collegato con il principio della risarcibilità del danno derivante da
fatto illecito, anche in virtù di quanto stabilito a livello comunitario (art. 340 del trattato istitutivo dell'
Unione Europea secondo cui:
"l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni").
La responsabilità della P.A. può essere di natura amministrativa, penale, civile, contabile e disciplinare.
Una particolare posizione all'interno della categoria dei dipendenti pubblici è rivestita dai magistrati a causa dell'indipendenza che deve essere loro garantita (v.
101 comma 2,
104,
107 comma 3 Cost.). Di conseguenza, la loro responsabilità civile ha costituito una questione vivamente dibattuta, contrapponendosi coloro che la volevano parificata a quella degli altri dipendenti pubblici a coloro che ritenevano che ciò ne avrebbe minato l'autonomia. Per lungo tempo la disciplina è stata dettata dalla l. 13 aprile 1988, n. 117 (legge Vassalli). Oggi è contenuta nella l. 27 febbraio 2015, n. 18, in vigore dal 19 marzo 2015.