La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 52953 del 21 novembre 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di frode assicurativa.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale della stessa città, aveva condannato un soggetto per il reato di cui all’art. 642 c.p. ( “fraudolento danneggiamento dei beni assicurati”), in quanto questi aveva falsamente denunciato il furto della propria autovettura, al fine di ottenere l’indennità (o indennizzo) assicurativa (che era stata effettivamente riscossa).
Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Evidenziava l’imputato, in particolare, che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 642, in quanto lo stesso deve considerarsi perfezionato, “non al momento della ricezione dell'indennizzo assicurativo, ma a quello, precedente, della presentazione della richiesta di risarcimento”.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione all’imputato, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Osservava la Cassazione, infatti, che il reato di cui all’art. 642 “è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio (…) ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo”.
Secondo la Cassazione, dunque, il suddetto reato “deve ritenersi consumato nel momento in cui si realizza la fraudolenta distruzione o il fraudolento occultamento della cosa assicurata”.
Di conseguenza, nel caso di specie, secondo la Corte, il delitto ascritto all’imputato doveva ritenersi consumato “non già, come indicato nell'imputazione, alla data della riscossione dell'indennizzo assicurativo” e nemmeno al momento della richiesta di risarcimento (come indicato in ricorso), bensì nel momento in cui l’imputato aveva esportato all’estero l’autovettura in questione, allo scopo di occultarla.
Ebbene, secondo la Cassazione, l’arretramento della data di consumazione del reato oggetto di contestazione imponeva la declaratoria di prescrizione dello stesso e il contestuale annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione ha precisato che il reato di "fraudolento danneggiamento di beni assicurati" si consuma nel momento in cui viene posta in essere l'attività fraudolenta volta all'ottenimento dell'indennizzo assicurativo.