(massima n. 1)
L'aggravante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità può ritenersi sussistente anche nel caso di delitto tentato, qualora il giudice abbia accertato che il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa sarebbe stato di rilevante gravità se il reato fosse stato portato a compimento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta applicabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 del reato tentato di fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, ex art. 642 c.p.).