(massima n. 1)
Sussiste concorso formale di reati, e non assorbimento, fra il reato di cui all'art. 642 cod. pen. e quello di cui all'art. 423, comma secondo, aggravato ai sensi dell'art 61, n. 2, cod. pen., allorché la fraudolenta distruzione della cosa propria sia avvenuta tramite incendio da cui sia derivato un pericolo per la pubblica incolumitą, trattandosi di fattispecie di reato che tutelano diversi beni giuridici e non ricorrendo l'ipotesi del reato complesso di cui all'art. 84 cod. pen.