In particolare, il Tribunale di Catania lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione ed al pagamento di € 200,00 di multa. Avverso tale decisione, proponeva appello. Tuttavia, anche la corte territoriale confermava la condanna statuita dal giudice di prime cure.
A fronte di tale sentenza, il difensore dell'uomo presentava ricorso in cassazione, lamentando l'omessa declaratoria di prescrizione del reato da parte del giudice d'appello.
Più specificamente, nei motivi del ricorso, la difesa deduceva come, ai fini della consumazione del reato, fosse rilevante non il momento della ricezione dell'indennizzo assicurativo, ma quello cronologicamente precedente, ovvero la presentazione della richiesta di risarcimento all'ente. Quindi, nel caso di specie, tenendo presente tale parametro temporale, il reato era da considerarsi prescritto.
La Suprema Corte chiamata a decidere sul caso, ha sottolineato che: “il reato previsto dall'art. 642 c.p. è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio, ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo. Conseguentemente la c.d. "frode assicurativa" deve ritenersi consumata già nel momento in cui si realizza la fraudolenta distruzione o il fraudolento occultamento della cosa”.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione, accoglieva il ricorso proposto dall'imputato, annullava la sentenza di secondo grado senza rinvio e dichiarava il reato, di cui all'art. 642 c.p., estinto per intervenuta prescrizione.