Secondo la Suprema Corte di Cassazione, che si è pronunciata sul tema con una recentissima sentenza, nei casi in cui un soggetto simuli un incidente stradale e notifichi il sinistro alla propria compagnia assicurativa, potrà essere perseguibile penalmente se tempestivamente querelato dalla persona offesa.
Persona offesa che, nell’ambito della procedura assicurativa ad indennizzo diretto sarà considerata sia la compagnia assicurativa del soggetto che si è reso colpevole della simulazione – ovvero quella a cui il sinistro va notificato – sia quella che sarà poi (una volta istruita la pratica) tenuta materialmente a risarcire il danno.
Secondo quanto affermato dai giudici ermellini, infatti, ad entrambe le assicurazioni è riconosciuta la legittimazione ad agire e, quindi, il diritto di presentare querela nei confronti del colpevole.
Potranno, inoltre, essere chiamati a rispondere del reato tutti i soggetti coinvolti (in concorso tra loro) per la “truffa” posta in essere e, quindi, tanto la persona che avrebbe materialmente il diritto all’indennizzo quanto la persona complice che, con il proprio contributo, ha determinato l’evento reato.