(massima n. 1)
In relazione al delitto di detenzione di materiale pedopornografico, previsto dall'art. 600 quater cod. pen., sebbene non sia ammissibile l'impiego dell'attivitā di contrasto a mezzo di agente provocatore disciplinata dall'art. 14 della legge 3 agosto 1998 n. 269, č tuttavia legittimo e utilizzabile come prova il sequestro probatorio del corpo di reato, o delle cose pertinenti al reato, eventualmente rinvenuti attraverso siti web "civetta".