(massima n. 1)
Non sono punibili a norma dell'art. 600 quater, c.p. (pornografia virtuale), i fatti commessi in data antecedente all'entrata in vigore della L. 6 febbraio 2006, n. 38, in quanto detta fattispecie, introdotta dall'art. 4 della citata legge, nell'attribuire rilievo anche all'ipotesi in cui il materiale pornografico, oggetto dei delitti di cui agli artt. 600 ter e 600 quater c.p., rappresenti immagini "virtuali", ha portata innovativa e non meramente ricognitiva e chiarificatrice di significati gią ricompresi in alcuna delle predette fattispecie incriminatrici.