(massima n. 1)
La responsabilitā per il reato di detenzione di materiale pedopornografico č esclusa in capo al soggetto che detto materiale abbia prodotto, sempre che questi sia concretamente punibile per la condotta di produzione. (Fattispecie di ritenuta applicabilitā del reato di detenzione a fronte della non ricorribilitā del reato di produzione per mancanza del pericolo di diffusione).