(massima n. 1)
La prova del dolo del reato di detenzione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-quater cod. pen., può desumersi dal solo fatto che quanto scaricato sia stato collocato in supporti informatici diversi (ad es, nel "cestino" del sistema operativo), evidenziando tale attività una selezione consapevole dei "file", senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che non siano stati effettivamente visionati.