(massima n. 1)
l delitto di omissione di soccorso (art. 593 cod. pen.), avente natura di reato di pericolo, sussiste sotto il profilo dell'omesso avviso all'autoritā anche se si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, mentre esso č escluso soltanto se la persona da assistere fosse giā morta.