Il cittadino(1), che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato(2), per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o](3) l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Note
(1)
Si ritengono cittadini gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato, come previsto dall'art. 4, comma primo.
(2)
Il reato in esame non viene ad integrarsi qualora il fatto in sé sia già di pubblico dominio o se si tratta di mere voci correnti tra il pubblico.
(3)
La pena di morte è stata abrogata e conseguentemente sostituita con la pena dell'ergastolo (art. 17).