(massima n. 1)
Mentre il delitto di omissione di soccorso sussiste, sotto il profilo dell'omesso avviso all'autoritā, anche ove si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile e deve escludersi solo se la persona da assistere sia giā deceduta - per l'applicazione dell'art. 593, comma terzo, cod. pen., č necessario accertare il nesso causale tra omissione ed evento, alla stregua di un giudizio di alta probabilitā logica, per cui la fattispecie č configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilitā razionale, non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensitā lesiva.