(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 593 c.p., trova applicazione nei confronti di chiunque sia stato informato che nelle immediate vicinanze vi sia una persona in pericolo (nella quale non č necessario «imbattersi» materialmente) e quindi anche nei confronti del medico libero professionista che, chiamato d'urgenza per soccorrere un uomo colpito da malore, si rifiuta di prestare soccorso all'ammalato.