(massima n. 1)
Per la configurabilitā del delitto di omissione di soccorso (art. 593 c.p.) non č sufficiente la mera notizia che taluno versi in pericolo in luogo sottratto alla diretta percezione visiva dell'agente, ma occorre che sussista contatto materiale, attraverso gli organi sensoriali, tra quest'ultimo e la persona oggetto del ritrovamento.