(massima n. 1)
Non è configurabile il delitto di omissione di soccorso, sotto il profilo del mancato avviso dell'autorità, quando il soggetto obbligato a tale adempimento, per la qualifica rivestita, sia egli stesso emanazione dell'autorità cui l'avviso può essere dato. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la sussistenza del reato in una ipotesi in cui durante un'operazione di polizia giudiziaria era stata, per colpa, cagionata la morte di un uomo e gli ufficiali di P.G. che vi avevano partecipato avevano omesso di segnalare immediatamente il fatto).