(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 513 bis c.p. (illecita concorrenza con violenza o minaccia), non č riferibile anche a colui che nell'esercizio di una attivitą imprenditoriale compie atti intimidatori al fine di contrastare o scoraggiare l'altrui libera concorrenza, atteso che la disposizione in questione, introdotta dall'art. 8 della L. n. 646 del 1982 (cosiddetta legge antimafia), reprime la concorrenza illecita che si concretizza in forme di intimidazione tipiche della criminalitą organizzata che tende a controllare, con metodi violenti o mafiosi, le attivitą commerciali, industriali e pił genericamente produttive.