(massima n. 1)
Il reato di illecita concorrenza con minacce o violenza (art. 513 bis c.p.) ha natura di reato proprio, in quanto la norma incriminatrice richiede che il soggetto attivo eserciti un'attivitą commerciale, industriale o comunque produttiva, anche se tale requisito non deve essere inteso in senso meramente formale, essendo sufficiente, per la sua configurabilitą, lo svolgimento di fatto della predetta attivitą. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso, fondato sull'assunto che il delitto non fosse configurabile a carico dell'imputato, atteso che questi non esercitava formalmente alcuna impresa commerciale)