(massima n. 2)
La natura di reato complesso del delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513 bis c.p., consente l'assorbimento in esso di altri reati concorrenti come la violenza o la minaccia. Tuttavia non può essere consentito l'assorbimento di tale reato in quello di tentata estorsione, in base al criterio di specialità previsto dall'art. 15 c.p. Le due norme, oltre ad avere una collocazione sistematica diversa, sono dirette alla tutela di beni giuridici diversi. Infatti la disposizione di cui all'art. 513 bis c.p. collocata tra i reati contro l'industria ed il commercio, presupponendo una condotta dell'agente tesa a scoraggiare mediante violenza o minaccia l'altrui concorrenza, ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive ad esso inerenti, mentre la norma di cui all'art. 629 c.p. tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli, trattandosi di reato contro il patrimonio. Ne consegue che, quando si realizzano contemporaneamente gli elementi costitutivi di entrambi i reati, è pienamente configurabile il concorso formale degli stessi, non ricorrendo il concorso apparente di norme previsto dall'art. 15 c.p.