(massima n. 1)
Ai fini della configurazione del delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen., sono da qualificare atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti coercitivi connotati da violenza o minaccia, esplicati nell'esercizio di attivitą commerciali, industriali o produttive, che integrano atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., ivi compresi i comportamenti, indicati al numero 3) della citata norma, consistenti in qualunque condotta posta in essere con mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale ed idonea a danneggiare l'altrui azienda.