(massima n. 1)
Al fine della configurabilitā del delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, che č reato di pericolo, č del tutto irrilevante la mancanza di un concreto effetto della condotta sul piano dei rapporti commerciali, bastando a integrarlo il solo compimento, con modalitā violente o minacciose, di atti di concorrenza.