(massima n. 1)
La condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti non integra il delitto di cui all'art. 513 bis c.p., il quale punisce esclusivamente l'alterazione realizzata mediante minaccia o violenza, ma nemmeno quello di cui all'art. 513 dello stesso codice, qualora l'azione non sia posta in essere anche al fine specifico di turbare o impedire un'industria o un commercio e cioč di attentare alla libertą di iniziativa economica.