(massima n. 1)
Ai fini della configurazione del delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen., sono da qualificare atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti coercitivi connotati da violenza o minaccia, esplicati nell'esercizio di attivitą commerciali, industriali o produttive, che integrano atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., ivi compresi i comportamenti, diversi da quelli indicati ai numeri 1) e 2), specificamente volti ad alterare l'ordinario e libero rapportarsi degli operatori in un'economia di mercato.