(massima n. 2)
Il delitto di danno previsto dall'art. 452-bis cod. pen. (al quale č tendenzialmente estranea la protezione della salute pubblica) ha quale oggetto di tutela penale l'ambiente in quanto tale e postula l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova norma incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 ss. D.Lgs. n. 152/2006. Il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen., introdotto dalla legge n. 68 del 2015, č un reato di danno, che non tutela la salute pubblica, ma l'ambiente in quanto tale e presuppone l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova fattispecie incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 e segg. D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.