Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12514 del 13 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'integrazione del reato di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), le condotte di "deterioramento" o "compromissione" del bene non richiedono l'espletamento di specifici accertamenti tecnici. La ratio della disposizione di cui all'art. 452-decies c.p. (ravvedimento operoso) impone l'integrazione di un concreto aiuto all'ambiente, estraneo ad una mera attivazione priva di ogni effetto. Infine, in tema di violazione di sigilli, la circostanza aggravante della qualitą di custode (art. 349, comma 2, c.p.) si comunica ai concorrenti nel reato che siano a conoscenza o ignorino colpevolmente tale qualitą, non rientrando la stessa fra quelle circostanze soggettive da valutarsi soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono.

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