(massima n. 1)
La condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen. (disposizione introdotta dalla legge 22 maggio 2015, n. 68), comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attivitą richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorchč non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative. (Fattispecie di inquinamento di acque marine, derivante da un'attivitą di bonifica di fondali effettuata in spregio delle relative prescrizioni progettuali).