Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata(1).
Note
(1)
In caso di inadempimento degli obblighi previsti l'applicazione della libertà vigilata non è automatica, in quanto risulta in primis necessario verificare i motivi del mancato versamento della cauzione.
Qualora poi sia stata già prevista libertà vigilata (v. 237), oltre alla cauzione, l'inadempimento dell'obbligo può determinare conseguenze. Infatti se la cauzione è stata applicata in conseguenza della trasgressione delle prescrizioni inerenti la libertà vigilata il giudice può sostituire alla cauzione la colonia agricola o la casa di lavoro o il riformatorio giudiziario, se si tratta di soggetto minore. Qualora invece la cauzione sia stata aggiunta già in origine alla libertà vigilata, non è previsto nulla dalla normativa vigente, quindi si ritiene che non si riscontrino conseguenze derivanti dall'inadempimento.
Qualora poi sia stata già prevista libertà vigilata (v. 237), oltre alla cauzione, l'inadempimento dell'obbligo può determinare conseguenze. Infatti se la cauzione è stata applicata in conseguenza della trasgressione delle prescrizioni inerenti la libertà vigilata il giudice può sostituire alla cauzione la colonia agricola o la casa di lavoro o il riformatorio giudiziario, se si tratta di soggetto minore. Qualora invece la cauzione sia stata aggiunta già in origine alla libertà vigilata, non è previsto nulla dalla normativa vigente, quindi si ritiene che non si riscontrino conseguenze derivanti dall'inadempimento.