Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta [202](1)(2).
Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile [c.p.p. 648, 650].
L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive [215], aggiunte a misure di sicurezza detentive [215] ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.
Note
(1)
Potrebbe dunque accadere che la misura di sicurezza sia eseguita anche molto tempo dopo la sua comminazione, in un tempo dunque in cui il soggetto potrebbe non essere più pericoloso, perciò il codice di procedura penale prevede che il magistrato di sorveglianza è obbligato ad accertare, prima dell'inizio della esecuzione, se l'interessato è persona socialmente pericolosa, con possibilità, in caso di giudizio negativo, di revocare la misura di sicurezza (v.679).
(2)
Il comma in esame presenta una deroga, in quanto il legislatore ha riconosciuto la possibilità che la misura del ricovero in casa di cura e di custodia sia eseguita prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena, in presenza di particolari condizioni d'infermità psichica, ex art. 220, comma 2.