(massima n. 1)
La liberazione condizionale, così come disciplinata dagli artt. 8 e 9 della legge n. 304 del 1982, è istituto che presenta caratteristiche eccezionali rispetto alle disposizioni corrispondenti (artt. 176 e 177 c.p.) della legge ordinaria, essendo espressamente regolamentato per quanto attiene sia alle condizioni di ammissione al beneficio sia alle cause di revoca, sia alla competenza per la concessione. Pertanto in caso di liberazione condizionale prevista dalla legge n. 304, più sopra indicata, non può essere applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata, secondo il disposto dell'art. 230, primo comma n. 2 c.p.