(massima n. 1)
L'applicazione del condono di due anni sulla maggior pena inflitta, effettuata ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, non incide sulla quantità della pena prevista dall'art. 230 c.p. per farsi luogo alla libertà vigilata e ciò sia perché, in generale, l'applicazione dell'indulto non si riflette (salve le ipotesi di cui all'art. 210 c.p. in caso di totale estinzione della pena) sull'applicabilità delle misure di sicurezza e sulle questioni ad essa inerenti, sia perché in particolare, il condono di che trattasi è revocabile ai sensi dell'art. 4 del citato decreto.