Cass. pen. n. 17819/2022
È legittima l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata a persona inferma di mente, in quanto il richiamo operato dall'art. 312 cod. proc. pen. all'art. 273, comma 2, cod. proc. pen. e, quindi, in negativo, all'insussistenza di una causa di non punibilità, deve intendersi riferito alle sole cause di non punibilità diverse da quelle indicate nell'art. 206 cod. pen.
Cass. pen. n. 50383/2019
E' legittima la misura di sicurezza della libertà vigilata provvisoriamente applicata nei confronti di un soggetto affetto da malattia psichiatrica, che ne prescriva il ricovero in una struttura sanitaria con divieto di allontanamento in determinate fasce orarie e, comunque, per finalità incompatibili con il programma terapeutico, trattandosi di prescrizioni funzionali all'esecuzione di tale programma che non snaturano il carattere non detentivo della misura di sicurezza non comportando alcun sacrificio aggiuntivo alla libertà di movimento rispetto a quello che inerisce a qualsiasi percorso di cura.
Cass. pen. n. 22122/2015
La competenza a decidere in ordine alla revoca o alla modifica della misura di sicurezza applicata in via provvisoria spetta, nel corso del giudizio o comunque prima dell'irrevocabilità della sentenza, al giudice della cognizione che procede e non al Magistrato di sorveglianza.
Cass. pen. n. 49497/2014
Nell'ipotesi di applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata, il giudice non può imporre, stante il principio di legalità, prescrizioni che ne snaturino il carattere non detentivo.
Cass. pen. n. 9656/2010
È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale del riesame sostituisca la misura di sicurezza provvisoria del ricovero presso una casa di cura psichiatrica interna al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con altra misura di sicurezza provvisoria presso una struttura comunitaria psichiatrico-residenziale da individuarsi a cura del locale centro di salute mentale, poiché è precluso al giudice applicare misure di sicurezza diverse da quelle previste dalla legge, pena la violazione del principio di legalità, di cui all'art. 25, comma terzo, Cost., che sottende una stretta riserva di legge.
Corte cost. n. 324/1998
È costituzionalmente illegittimo l'art. 206, primo comma, c.p., nella parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario.
Cass. pen. n. 1730/1995
A norma dell'art. 313, comma 3, c.p.p., il rimedio esperibile avverso la provvisoria esecuzione della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia disposta ai sensi dell'art. 206 c.p., è quello previsto in materia di custodia cautelare, vale a dire l'appello ex art. 310 c.p.p. innanzi al tribunale di cui all'art. 309, comma 7, c.p.p.