Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile [98], il giudice può ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata [228-232], tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente.
È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante l'esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità [227](1).
Note
(1)
Il ricovero in riformatorio è sostituito dal collocamento in una comunità e l'accertamento che il soggetto è socialmente pericoloso è affidato al magistrato di sorveglianza, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del D.P.R. 22 settembre 1988, n.448.