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Articolo 225 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Minore imputabile

Dispositivo dell'art. 225 Codice Penale

Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile [98], il giudice può ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata [228-232], tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente.

È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante l'esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità [227](1).

Note

(1) Il ricovero in riformatorio è sostituito dal collocamento in una comunità e l'accertamento che il soggetto è socialmente pericoloso è affidato al magistrato di sorveglianza, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del D.P.R. 22 settembre 1988, n.448.

Ratio Legis

Tale norma prevede dei casi in cui il giudice può, facoltativamente, sostituire al riformatorio giudiziario la misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata, valutando la gravità del fatto, le condizioni e l'ambiente familiare e sociale in cui vive il minore e da cui può dipendere la sua pericolosità.

Spiegazione dell'art. 225 Codice Penale

Il minore di anni diciotto che abbia compiuto gli anni quattordici, qualora il giudice ritenga che non sia stata raggiunta (al momento del fatto) la sufficiente maturità psicofisica, viene considerato dal legislatore alla stessa stregua del minore di anni quattordici non imputabile (v. artt. 97 e 98).

Nel caso opposto, in cui sia invece accertata la sufficiente maturità psicofisica e quindi la capacità di intendere e di volere al momento del fatto (e quindi vi sia stata una condanna, sebbene con diminuzione di pena ex art. 98, può essere ordinata la libertà vigilata (art. 228) oppure il ricovero in riformatorio giudiziario (art. 223) qualora, previa valutazione della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui ha vissuto, il giudice accerti altresì la pericolosità sociale del soggetto.

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