(massima n. 1)
L'ipoteca legale iscritta in riferimento a processi penali che, secondo quanto disposto dall'art. 241 delle norme transitorie, sono proseguiti con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, resta disciplinata dalle disposizioni del c.p.p. del 1930 ed i suoi effetti non cessano con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma solo quando diventa irrevocabile quella di proscioglimento. č pertanto legittima la rinnovazione di una ipoteca legale iscritta in precedenza secondo tale previgente normativa e, alla scadenza del termine della iscrizione che ha efficacia ventennale secondo il disposto di cui all'art. 2847 c.c. la competenza a chiedere la rinnovazione spetta al P.M. ai sensi delle disposizioni previgenti, anche se non risulta pił pendente il processo penale.